Deve poter comprendere se il contenuto della fattura può essere corretto. Per esempio: le prestazioni riportate sono plausibili? Il numero delle visite e la durata del trattamento corrispondono?
Si rischia di ricevere dei solleciti o subire altri provvedimenti di riscossione. Inoltre anche il suo medico potrebbe chiederle direttamente delle spiegazioni. Se non si riesce a raggiungere una soluzione “amichevole”, lo studio medico o l’ufficio di riscossione incaricato può avviare una procedura esecutiva. Le relative spese sono a carico del debitore.
Ciò può essere dovuto a due motivi.
Primo: lo studio medico vuole informare prima i propri pazienti sulle prestazioni effettuate. I pazienti possono così decidere da soli se chiedere o meno il rimborso per tali fatture alla loro cassa malati.
Secondo: la legge sull’assicurazione malattie prevede che i pazienti possano verificare le prestazioni effettuate.
Osservazione: nei Cantoni che applicano il sistema del terzo pagante, lo studio medico e la cassa malati devono provvedere alla fatturazione direttamente tra loro (vedi definizione «terzo pagante»).
Lo studio medico ha delegato una parte dei suoi lavori d’ufficio a un’impresa professionale esterna come la Cassa dei Medici. Ciò consente al personale dello studio di avere più tempo a disposizione da dedicare ai
Di principio anche le fatture dei medici devono essere pagate entro la scadenza di pagamento indicata sulla fattura. Se la cassa malati è però regolarmente in ritardo e non versa per periodi prolungati le spese di rimborso, occorre parlarne con l’amministrazione dello studio.
Per principio non è previsto il pagamento a rate. Gli accordi in questo senso sono una concessione dei medici. Vale a dire che il pagamento rateale è possibile solo dopo aver parlato con il proprio medico ed ottenuto la sua approvazione.
Solo quelle che sono al di fuori del catalogo delle prestazioni dell’assicurazione di base, quindi al di fuori delle cosiddette prestazioni obbligatorie. Lo studio medico è tenuto ad informarla a riguardo ancor prima di effettuare la prestazione.
Di principio sì. Solo in casi di emergenza i medici sono tenuti a curare i pazienti. I medici hanno però anche il diritto di riscuotere immediatamente l’importo corrispondente alla cura o di chiedere un anticipo.